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Chiunque abbia un sito
Internet con
contenuti pubblici sarà obbligato,
tra sei mesi, ad inviarne il contenuto alle Biblioteche
Centrali di Roma e Firenze, in caso di mancata
ottemperanza sarà perseguito con una multa
fino a 1.500 euro, che non esonera comunque il
soggetto obbligato dal deposito degli esemplari
dovuti.
Questo quanto previsto dalla
legge 106/2004 del 15 aprile 2004 "Norme
relative al deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico",
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.
Entro sei mesi dovra' essere emanato un regolamento
attuativo per questa nuova disposizione.
La nuova legge, che naturalmente desta molte perplessità,
modifica le vecchie norme regie del 1939 sulla
consegna obbligatoria alle autorità di
5 copie di ogni stampato (ai fini del controllo
delle notizie sovversive), ha incluso anche i
"documenti diffusi tramite rete informatica",
che dovranno essere depositati presso le due Biblioteche
centrali anche al fine di consentirne laccesso
al pubblico.
L'Unione Nazionale Consumatori ha immediatamente
sollevato delle critiche ritenendo la legge "
puramente persecutoria, inutile e ingestibile."
In un comunicato
stampa diffuso oggi, si legge: ''Centinaia
di migliaia di utenti con un sito internet -scrive
l'Unione Consumatori- dovranno inviare ogni anno
alle due biblioteche centrali, per e-mail o dischetto,
informazioni che per lo piu' cambiano o vengono
aggiornate continuamente e che sono gia' a disposizione
del pubblico. Oltretutto, le due biblioteche centrali
di Firenze e di Roma non avranno materialmente
la possibilita' di gestire e catalogare la massa
enorme di informazioni provenienti da centinaia
di migliaia di siti e tutto si risolvera' in un
obbligo inutile e fastidioso''.
Nel testo della legge 106/2004 disponibile sul
sito del Parlamento,
all'articolo 3 (Soggetti obbligati) troviamo:
1. I soggetti obbligati al deposito
legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della
pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti
non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività
culturali, nonché il produttore di opere
filmiche.
All'articolo 4 (Categorie di documenti
destinati al deposito legale):
1. Le categorie di documenti
destinati al deposito legale sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia
tenuto dalla Società italiana autori ed
editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film
italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo
20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica
non rientranti nelle lettere da a) a q).
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